Il sovraindebitamento è una condizione in cui una persona non è più in grado di far fronte ai propri debiti; questa condizione può essere causata da diversi fattori, come la perdita del lavoro, la malattia, la separazione o il divorzio.
Sovraindebitamento
cosa dice la legge
Il quadro normativo affonda le radici nella L. 3/2012, la cosiddetta legge anti-suicidi; questa legge ha consentito anche ai privati di accedere alle procedure di sovraindebitamento. Prima di questa legge, infatti, questa possibilità era concessa esclusivamente agli imprenditori soggetti al fallimento.
Oggi le procedure di sovraindebitamento sono inserite nel nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. 14/2019) che regola l’intera materia delle procedure concorsuali e ricalcano in larga parte l’impianto della legge precedente ma assumono denominazioni diverse: l’“accordo di ristrutturazione dei debiti” diventa “concordato minore”, il “piano del consumatore” si chiama “ristrutturazione dei debiti del consumatore”, la “liquidazione del patrimonio” assume il nome di “liquidazione controllata del sovraindebitato”. Vi sono però delle novità di rilievo che meritano una riflessione.
Sovraindebitamento
le novità introdotte dal nuovo
Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Una delle novità più rilevanti rispetto al passato è l’introduzione della procedura familiare, secondo cui i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi a patto che siano conviventi o che il sovraindebitamento abbia un’origine comune.
A meritare una riflessione è anche l’“Esdebitazione del sovraindebitato incapiente” contenuta nell’art. 283 del D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019. Il primo comma recita:
Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
Il primo aspetto da evidenziare è che questo istituto sia fruibile solo ed esclusivamente dal soggetto persona fisica, quindi non da società, associazioni ed enti. Il debitore deve essere in una situazione per la quale risulti impossibile mettere a disposizione dei creditori alcuni utilità, anche indiretta e anche in prospettiva futura. È bene specificare che per assenza di utilità dirette o indirette non si intende necessariamente la mancanza di un reddito o di un patrimonio; secondo la normativa, il debitore non deve essere privo di reddito o patrimonio ma questi, se presenti, non devono costituire alcuna utilità per i creditori. In altre parole, una persona fisica con un patrimonio immobiliare irrilevante – non inesistente – può fare richiesta affinché si proceda con l’applicazione della norma.
Perché affidarsi ad una realtà specializzata nel sovraindebitamento
Come facilmente intuibile, quello in questione è uno scenario particolarmente complesso e un errore nella gestione della pratica può avere ripercussioni anche gravi compromettendo definitivamente la situazione.
Per questo motivo il consiglio è quello di affidarsi ad esperti del settore. SOS Indebitati vanta anni di esperienza nell’assistenza di persone in difficoltà a causa dei debiti e del sovraindebitamento; nel corso degli anni la nostra realtà è riuscita ad assistere un considerevole numero di persone e famiglie, alle prese con questo problema senza ombra di dubbio annoso.
Cosa facciamo?
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